1. Per attività ittituristiche si intendono le attività ricettive e di ospitalità esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo
a) diano ospitalità nei locali, appositamente allestiti, dell'abitazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché in edifici o in spazi o in parti di essi dei quali gli stessi soggetti hanno la disponibilità, in qualità di proprietari, di affittuari o di concessionari;
b) diano ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali vigenti;
c) somministrino, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti ittici, inclusi i frutti di mare, derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), o di altri imprenditori locali di pesca professionale, in abbinamento con prodotti tipici locali anche non ittici e con prodotti conservati in vetro in conformità alla legislazione vigente in materia;
d) somministrino, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche, purché di produzione locale o regionale;
e) vendano agli ospiti e al pubblico prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
f) organizzino attività informative, ricreative e culturali per promuovere i prodotti ittici, in particolare quelli locali, valorizzando le specialità gastronomiche a base di pesce tipiche della zona.